Regolamento sulla valutazione degli studenti

COMUNICATO MIUR
Queste le principali novità contenute nel provvedimento:

Scuola Primaria (scuola elementare)
Nella scuola primaria gli alunni saranno valutati dall’insegnante unico di riferimento.
La valutazione terrà conto del livello di conoscenza e del rendimento scolastico complessivo degli alunni nelle singole materie.
La valutazione nelle singole materie sarà espressa in voti numerici così come avviene in tutti i Paesi Europei.
Solo per l’insegnamento della religione cattolica resta la valutazione attraverso un giudizio sintetico formulato dal docente.
I docenti di sostegno parteciperanno alla valutazione di tutti gli alunni.
Nella scuola elementare gli alunni potranno essere non ammessi alla classe successiva solo in casi eccezionali e motivati.

»Voto in condotta nella scuola elementare
Il voto in condotta nella scuola elementare sarà espresso attraverso un giudizio del docente o dei docenti contitolari.

Scuola secondaria di I grado (scuola media)
Nella scuola secondaria di primo grado gli studenti saranno valutati nelle singole materie con voti numerici. Questo metodo di valutazione riguarderà anche l’insegnamento della musica.
Anche alle medie l’insegnamento della religione cattolica continuerà ad essere valutato attraverso un giudizio sintetico del docente.
Per essere ammessi all’anno successivo, comunque, sarà necessario avere almeno 6 in ogni materia.
Per la ammissione all’esame di Stato di terza media gli alunni dovranno conseguire la sufficienza in tutte le materie, compreso il voto in condotta.
In sede d’esame finale agli alunni particolarmente meritevoli che conseguiranno il punteggio di 10 decimi potrà essere assegnata la lode dalla commissione che deciderà all’unanimità.

»Voto in condotta alle scuole medie
Il voto in condotta nella scuola secondaria di primo grado sarà espresso con un voto numerico accompagnato da una nota di illustrazione e riportato anche in lettere in pagella.

Scuola secondaria di II grado (scuola superiore)
Alle scuole superiori la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe.
Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospenderà il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più materie, senza decidere immediatamente la non promozione, ma comunicando i risultati conseguiti nelle altre materie. A conclusione dei corsi di recupero per le carenze dimostrate il consiglio di classe, dopo aver accertato il recupero delle lacune formative entro la fine dello stesso anno scolastico, non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno successivo, formulerà il giudizio finale e l’ammissione alla classe successiva.
Secondo quanto indicato dall’ordinanza ministeriale n.40 dell’8 aprile 2009, per l’anno scolastico 2008/09, per l’ammissione all’esame di Stato sarà necessaria la media del 6. Il voto in condotta concorrerà alla formazione della media.
A partire dall’anno scolastico 2009/10 saranno ammessi all’esame di Stato tutti gli studenti che conseguiranno la sufficienza in tutte le materie e in condotta.

Accesso diretto all’esame di stato per gli “ottisti”
Saranno ammessi direttamente agli esami di Stato gli studenti che in quarta hanno conseguito 8 decimi in ciascuna materia e nel comportamento e che hanno riportato una votazione non inferiore al 7 in ciascuna disciplina, 8 per la condotta nelle classi seconda e terza.
L’educazione fisica concorre come ogni altra disciplina alla determinazione della media dei voti.

»Voto in condotta alle scuole secondarie di primo e secondo grado
Con il Regolamento approvato oggi dal Consiglio dei Ministri il voto sul comportamento concorrerà alla determinazione dei crediti scolastici.
Il 5 in condotta sarà attribuito dal consiglio di classe per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, purché prima sia stata data allo studente una sanzione disciplinare. Inoltre, l’insufficienza in condotta dovrà essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
Una sanzione disciplinare, quindi, sarà come un cartellino giallo, dopo il quale se i comportamenti gravi persisteranno il collegio dei docenti darà il cartellino rosso e cioè il 5 in condotta.
La valutazione del comportamento è partita già nel primo quadrimestre dell’anno scolastico in corso ed ha portato a galla circa 34 mila insufficienze. Gli studenti avranno tempo nella seconda parte dell’anno per recuperare.
L’insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporterà la non ammissione all’anno successivo o agli esami di Stato.

Valutazione degli alunni con disabilità
Per la valutazione degli alunni con disabilità si dovrà tener conto, oltre che del comportamento, anche delle discipline e delle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Inoltre si prevede, per gli alunni disabili, la predisposizione di prove di esame differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonei a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento-DSA
Per gli alunni in situazione di difficoltà specifica di apprendimento debitamente certificate per la prima volta viene dettata una disciplina organica, con la quale si prevede che, in sede di svolgimento delle attività didattiche, siano attivate adeguate misure dispensative e compensative e che la relativa valutazione sia effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali degli alunni.

Obbligo scolastico
Resta confermato l’obbligo scolastico fino al sedicesimo anno di età, sempre nel quadro del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.