Per la verità il dpr porta la firma del presidente del 22 giugno 2009, ma è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (condizione necessaria per la sua entrata in vigore) solo il 19 agosto. E’ così definitivo il varo del nuovo regolamento sulla valutazione degli studenti, che ha messo in chiaro molti punti di incertezza riguardo voti, medie e promozioni.
Innanzitutto l’art. 1 ricorda la finalità della valutazione, volta a certificare “il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico” degli alunni.Si conferma dunque che la condotta “fa media” ma anche che gli studenti e le famiglie hanno diritto ad un voto trasparente e tempestivo, anche ai fini di un processo di autovalutazione da parte dei ragazzi.
Gli articoli 2 e 3 riguardano la valutazione nel primo ciclo di istruzione (l’art. 3 riguarda l’esame finale). Si conferma il voto numerico anche alle elementari, mentre la promozione è decisa dal consiglio di classe su votazione di maggioranza. Per l’ammissione all’esame finale al termine del primo ciclo (passaggio dalle elementari alle medie) bisogna però avere comunque almeno 6 in tutte le materie.
l’ARTICOLO 4 riguarda la scuola superiore. si è promossi anno per anno col 6 in tutte le materie (non di media). è previsto il recupero dei debiti entro l’inizio dell’anno successivo (come aveva disposto Fioroni).
in questo articolo, da sottolineare, in risposta alla questione TAR del Lazio, è il comma 3, che riporta: “La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ed è, comunque, espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche”
all’art. 5 si conferma, per l’obbligo di istruzione, quanto previsto dalla
all’art. 6 si regolamenta l’accesso all’esame di stato (maturità). possono accedervi anche coloro che hanno appena concluso il quarto anno che ne facciano domanda e che abbiano non meno di 8 in ciascuna materia e che abbiano avuto non meno di 7 in ciascuna materia al secondo e terzo anno. ovviamente devono anche avere avuto un percorso di studi di secondaria superiore “regolare” (niente passerelle tra indirizzi e niente bocciature)
anche qui da sottolineare, in risposta alla questione TAR del LAZIO, ma anche per risolvere il dibattito sull’insegnamento dell’educazione fisica, il comma 3 che dice: “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici (…), i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest’ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico”
all’art. 7 si parla della “valutazione del comportamento”. il voto in condotta inferiore al 6 resta attribuibile solo agli alunni che siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dallo statuto degli studenti mdificato
Ecco il testo del decreto sulla valutazione degli studenti